IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1. Ai componenti  delle  commissioni  mediche  per  l'accertamento
delle  invalidita'  civili  di cui all'art. 1, commi secondo e terzo,
della legge 15 ottobre 1990, n.  295,  con  esclusione  dei  sanitari
convenzionati  dalla  USSL  ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, compete un gettone di  presenza
di  lire  cinquantamila  per  seduta  e di lire settemila per ciascun
accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.
   2. A tali componenti e' corrisposto un compenso di lire  ventimila
per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.
   3.  Ai  segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un
gettone di lire trentamila per seduta.
   4. L'importo  dei  compensi  previsti  nel  presente  articolo  e'
aggiornato  ogni tre anni con deliberazione della giunta regionale in
relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.