IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Ai componenti delle commissioni mediche per l'accertamento delle invalidita' civili di cui all'art. 1, commi secondo e terzo, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, con esclusione dei sanitari convenzionati dalla USSL ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, compete un gettone di presenza di lire cinquantamila per seduta e di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta. 2. A tali componenti e' corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio. 3. Ai segretari delle commissioni indicate al comma 1 compete un gettone di lire trentamila per seduta. 4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo e' aggiornato ogni tre anni con deliberazione della giunta regionale in relazione all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.